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Statuto del Movimento


STATUTO MOVIMENTO INDIGNATI







·         Art. 1 Costituzione e Sede.
·         Art.2 Simbolo Art.
·         Art.3 Dichiarazione sui principi ispiratori e finalità del Movimento
·         Art. 4 Adesione al Movimento
·         Art. 5 Doveri dei soci - Norme di garanzia e sanzioni
·         Art.6 Controllo sui Membri del Movimento
·         Art.7 Durata - Scioglimento
·         Art.8 Fondi
·         Art.9 Organizzazione territoriale
·         Art.10 Gli Organi Nazionali
·         Art. 11 L’Assemblea Nazionale
·         Art. 12 Il Coordinatore Nazionale
·         Art. 13 Il Presidente
·         Art. 14 La Segreteria
·         Art. 15 Il Coordinamento 16 Il Tesoriere
·         Art. 17 Il Collegio dei Garanti Art.
·         Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti
·         Art. 19 Il Collegio Arbitrale
·         Art. 20 I Gruppi Parlamentari
·         Art. 21 Le Elezioni Amministrative
·         Art. 22 I Gruppi Consiliari
·         Art. 23 Ulteriori Disposizioni
·         Art. 24 Esercizio
·         Art. 25 Disposizioni generali e modifiche statutarie
·         Art. 26 Norme di Riferimento

Disposizioni Finali Norme Transitorie

Art. 1 Costituzione e Sede

E’ costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, un’associazione politica volontaristica non riconosciuta denominata «Movimento Italiani Indignati» (di seguito indicata anche come  «Movimento Indignati.») senza fini di lucro, avente sede legale in Reggio Calabri

Art. 2 Simbolo

Il simbolo Movimento Italiani  Indignati è costituito da
Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative, la Segreteria può autorizzarne la modifica o integrazione, anche con altri contrassegni eventualmente non appartenenti al Movimento. La Segreteria potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali sia con la denominazione «Movimento Indignati», sia con l’aggiunta di possibili varianti. Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio dell’M.I.

Art. 3 Dichiarazione sui principi ispiratori e finalità del  Movimento  Indignati

Il Movimento Italiani Indignati nasce, come associazione politico culturale, per volontà di numerose persone, di varie parti della Calabria e di diversa matrice sociale ed esperienza politica, che ritrovandosi e discutendo, hanno preso atto della impossibilità che gli attuali partiti, essendone i principali responsabili, vogliano e possano affrontare le gravi questioni che attanagliano il presente ed il futuro del nostro paese. MOVIMENTO  INDIGNATI parte da una propria iniziale elaborazione, sintetizzata nell’“Appello al Paese” (documento che costituisce la piattaforma dalla quale prende le mosse l’azione politica dell’M.I) ma non si propone di essere o di diventare l’unico strumento dei cittadini per cambiare la politica ed il paese; il MOVIMENTO INDIGNATI lavorerà per favorire la nascita e lo sviluppo di tutte le forme e le esperienze di democrazia diretta e dal basso, e sarà ben lieto di collaborare con i soggetti politici e sociali che perseguano i suoi stessi obiettivi, che siano dotati di regole interne democratiche, di un bilancio trasparente (depositato in tribunale), che dicano quello che fanno e facciano quello che dicono, che non partecipino al teatrino della politica ma operino tenendo sempre al centro il bene comune. L’M.I sarà loro alleato nella società e nelle prove elettorali. Ora chi ha coscienza della situazione e dei suoi pericoli deve uscire dalle vecchie trincee e mettere il suo sapere, la sua esperienza, i suoi valori etici e morali al servizio di un paese che, una volta liberato dal dominio della grande finanza e delle oligarchie partitiche che hanno rubato il futuro dei cittadini (depredando le finanze pubbliche, l’ambiente, il sapere e la rappresentanza dei cittadini), ha tutti i mezzi e le condizioni per ripartire ed uscire dalla crisi.

Art. 4 Adesione

Il numero dei Soci è illimitato.
L’adesione al Movimento è libera. Possono aderire a Italiani Indignati, conseguendo la qualifica di Socio, tutti le persone, non iscritte ad altri partiti, che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettarne lo Statuto ed il Codice di Comportamento. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; è documentata attraverso la domanda d’iscrizione presentata dall’aspirante aderente agli organi competenti e certificata dalla tessera di iscrizione.
Per iscriversi a Italiani Indignati è sufficiente presentare richiesta alla struttura territoriale di competenza o sul sito web o direttamente alla sede nazionale.
Il Coordinatore, ha la facoltà – entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta di adesione – di sospendere una richiesta di iscrizione, sottoponendola con adeguate motivazioni al competente Collegio dei Garanti, che dovrà motivare l’eventuale diniego all’adesione. Rispetto alle decisioni del Collegio dei Garanti, è consentito il ricorso da parte di qualsiasi persona già iscritta a MOVIMENTO ITALIANI INDIGNATI.
Il Socio ha diritto-dovere di partecipare all’attività del Movimento manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo Statuto, per determinare la linea politica, le scelte organizzative e per le elezioni degli organi.
Gli incarichi e le funzioni svolte dai Soci e dai componenti della Segreteria e del Coordinamento dell’M.I sono espletati in spirito di servizio e, pertanto, gratuitamente, salva diversa delibera della Segreteria o del Coordinamento. Il rimborso di eventuali spese deve essere autorizzato dal Coordinatore o dalla Segreteria.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale fissata dalla Segreteria, sentito il Coordinamento; a ciascun associato sarà rilasciata una tessera.
Ogni aderente al Movimento è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 marzo dell’anno successivo, salvo diversa disposizione della Segreteria.
Decorso tale termine, i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.
Hanno diritto di voto solo gli iscritti.

Art. 5 Doveri dei soci - Norme di garanzia e sanzioni

Il comportamento dei Soci deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede. In particolare gli associati si impegnano al rispetto dei principi deontologici della rispettiva professione e/o a quelli eventualmente stabiliti dal Codice di comportamento. Le deliberazioni adottate obbligano e impegnano tutti gli iscritti a MOVIMENTO ITALIANI INDIGNATI, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatta salva la possibilità in assemblee o incontri interni di poter continuare a sostenere la propria posizione su scelte diverse.
Resta salva la facoltà di recesso di cui al presente articolo.
La qualifica di Socio si perde, oltre che per recesso, per espulsione, per perdita dei requisiti, o per decesso.
Il Socio che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori di MOVIMENTO ITALIANI INDIGNATI , puo essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine:
a) richiamo scritto; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto; c) rimozione dagli incarichi interni all’MPC ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione del Movimento; d) espulsione.
L’espulsione è pronunciata dal Collegio dei Garanti per gravi motivi e/o gravi infrazioni dello Statuto o per morosità, e viene notificata a mezzo fonogramma o lettera o fax o e- mail o via Internet sul sito ufficiale del Movimento.
L'espulsione ha effetto dal momento della delibera del provvedimento.
Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:
• propaganda e/o candidatura in liste in competizione con quella di MOVIMENTO INDIGNATI o quella sostenuta da MOVIMENTO  INDIGNATI ; • condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l’ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione; • indegnità o ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività MOVIMENTO  INDIGNATI o ne compromettano la sua immagine politica. • grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui il Socio abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate. Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio dei Movimento Italiani indignati Italia e per offrirne un’immagine consona ai suoi principi. Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività MOVIMENTO INDIGNATI si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l’azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l’unità o il patrimonio ideale. I Soci eletti alle cariche rappresentative pubbliche che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dall’ MOVIMENTO  INDIGNATI sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Collegio dei Garanti, non appena acquisita ufficialmente l’informazione. Il richiamo scritto, la sospensione e l’espulsione sono di competenza del Collegio dei Garanti. Nel caso in cui un Socio espulso rivesta una carica sociale, decade immediatamente da tale carica. Avverso il provvedimento sanzionatorio potrà essere proposto entro 10 (dieci) giorni ricorso al Presidente. Il ricorso del sanzionato non potrà essere esaminato dagli stessi componenti del Collegio di Garanzia e quindi il Presidente – qualora non sia ancora decaduto il Collegio - procede al suo rinnovo con le modalità previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Garanti, nel mese precedente a quello previsto per l’inizio del tesseramento per l’anno successivo o un mese prima dell’avvio delle assemblee congressuali, procede a stilare l’anagrafe degli iscritti.
Se le deliberazioni sanzionatorie del Collegio dei Garanti non riguardano un individuo, bensì diverse persone appartenenti ad una medesima struttura territoriale, il Coordinamento è obbligato ad intervenire assumendo i provvedimenti necessari sino al Commissariamento. Il Coordinamento, su indicazione del Collegio dei Garanti, adotta a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare.

Art. 6 Controllo sui Membri del Movimento

La tutela dei diritti inerenti allo statuto di iscritto al MOVIMENTO  INDIGNATI tutte le controversie ad oggetto l’applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al Collegio di Garanzia che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, deliberando a maggioranza. Ogni Organo MOVIMENTO  INDIGNATI è tenuto a vigilare sull’osservanza dello Statuto e del Codice di comportamento da parte dei Soci e sul loro comportamento politico. Il comportamento di un Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente all’M.I pu essere segnalato da qualunque iscritto al Collegio di Garanzia. L’Organo giudicante procederà all’accertamento dei fatti ed all’eventuale audizione dell’interessato, prima di deliberare in merito.

Art. 7 Durata - Scioglimento

La durata MOVIMENTO ITALIANI INDIGNATI è a tempo indeterminato. Potrà tuttavia essere sciolto in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea Straordinaria a sensi dell’art. 21 c.c. La decisione di scioglimento dell’M.I spetta all’Assemblea Straordinaria. La delibera relativa necessita della maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo previsto dalla legge. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari, e le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e successive modificazioni.

Art. 8 Fondi

Movimento Italiani Indignati non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso di ciascuna Organizzazione territoriale costituisce il patrimonio del Movimento Calabresi Indignati, che è unico ed indivisibile. Movimento Italiani Indignati garantisce l’impiego dei mezzi finanziari e degli strumenti di ciascuna Organizzazione locale nel rispettivo territorio. Movimento Italiani Indignati dispone dei seguenti fondi:
• quote d’iscrizione (tesseramento); • contributi liberi ed erogazioni degli iscritti o di terzi, in base alla normativa vigente; • contributi ricavati da convenzioni con lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni, la Comunità Europea, le organizzazioni nazionali o internazionali, i Paesi stranieri e con ogni qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano od estero, erogati per l’attività svolta di Movimento Italiani Indignati per il conseguimento degli scopi istituzionali; • eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; • eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo; • investimenti mobiliari e immobiliari; • interessi attivi e altre rendite patrimoniali; • l’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; • attività marginali di carattere commerciale e produttivo; • eredità, legati, donazioni, lasciti o successioni; • beni, immobili, beni registrati mobili e beni mobili di proprietà dell’M.I, ovunque si trovino, acquistati direttamente dal Movimento, dalle sue organizzazioni territoriali locali, o comunque pervenuti; • dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge; • ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge. Queste risorse costituiscono un fondo comune che il Movimento Italiani Indignati utilizza ai propri fini e che pu altresì servire a sostenere le organizzazioni territoriali locali. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti da Movimento Italiani Indignati e ad essa intestati. I beni mobili di proprietà degli iscritti o dei terzi possono essere dati in comodato a Movimento Indignati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonchè i beni mobili che sono collocati nella sede dell’M.I (o in altre eventuali sedi da indicare) sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede del Movimento, e pu essere consultato dai Soci. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla Segreteria, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie di Movimento Italiani Indignati . I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla Segreteria, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie di Movimento Italiani Indignati. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio di Movimento Italiani Indignati. Con i fondi si provvede alle spese per il funzionamento dell’M.I.
Le spese di Movimento Italiani Indignati sono le seguenti:
• spese generali; • spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione; • spese per campagne elettorali; • investimenti; • sovvenzioni a sostegno di altri movimenti aventi finalità analoghe; • ogni altra spesa inerente le finalità di Movimento Italiani Indignati, comprese le spese delle organizzazioni territoriali locali. Le quote e i contributi sociali riscossi da Movimento  Indignati a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti nè per atto fra vivi che nè eredità, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione. I fondi comuni rimangono indivisibili per tutta la durata di Movimento Indignati , e pertanto gli iscritti che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sui fondi medesimi. Durante la vita di Movimento Indignati non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.

Art. 9 Organizzazione Territoriale

Le assemblee territoriali (Nazionale,Regionali,Comunale o Locale, Provinciale, ), di cui fanno parte i Soci della specifica realtà, devono eleggere un Coordinatore. Le assemblee che raggiungono i 50 iscritti sono tenute a dotarsi di un Coordinamento per favorire la partecipazione, l’approfondimento delle tematiche e la continuità dell’attività politica. Le assemblee territoriali elaborano la concreta applicazione delle linee politiche di Movimento  Indignati e forniscono il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organismi di Movimento Indignati.I Soci possono costituire Forum tematici, finalizzati all’elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. La Segreteria, sentito il Coordinamento , riconosce i Forum tematici ad ogni livello fissandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un’ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale. Gli Organi Nazionali di cui all’art. 12 non rispondono giuridicamente ed economicamente delle obbligazioni assunte dagli organi periferici dei diversi livelli. La struttura nazionale e quelle periferiche, singolarmente considerate, sono organismi amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte dal legale rappresentante pro-tempore, sempre che siano state assunte previa deliberazione del rispettivo Organo direttivo, o dallo stesso ratificate, e non siano comunque in contrasto con gli scopi statutari, con i Regolamenti di Movimento  Indignati , e con gli indirizzi degli organi competenti. Il Coordinamento Nazionale, con apposita delibera, pu decretare la fusione per incorporazione in Movimento Italiani Indignati, di altri movimenti politici, liste, associazioni che intendano accorparsi con il Movimento, e che sostituiscono il loro Statuto con il presente, al momento del loro ingresso. Con delibera del Coordinamento , che stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e modalità delle intese ad ogni livello, disciplinando nel contempo, la partecipazione dei non iscritti, MovimentoIndignati I può anche aderire ad organismi internazionali che hanno scopi e finalità simili, o stabilire intese con associazioni esterne che perseguono gli obiettivi del Movimento, della loro coscienza e della loro identità.


Art. 10 Gli Organi Nazionali

Sono organi Movimento  Indignati:
• l’Assemblea dei Soci • la Segreteria • il Coordinamento • il Coordinatore Nazionale • il Tesoriere • il Presidente • il Collegio dei Revisori dei Conti • il Collegio dei Garanti
La carica di Coordinatore , di componente della Segreteria e del Coordinamento , e quella di Presidente e di Tesoriere sono gratuite, salvo il rimborso de eventuali spese sopportate nell'interesse dell’M.I.

Art. 11 L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo di Movimento Indignati, ed è costituita da tutti i Soci. Pu essere convocata per delegati ma, in questo caso, ha competenza solo su decisioni politico-programmatiche: in tal caso i delegati sono eletti dalle assemblee delle organizzazioni territoriali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna organizzazione territoriale è definito, sulla base degli iscritti e del consenso elettorale ottenuto, da apposito regolamento approvato dal Coordinamento . L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno ogni 2(due anni) su decisione della Segreteria, e deve essere finalizzata alla discussione politico-programmatica. La mozione politica approvata è vincolante per gli organi dell’M.I. L’Assemblea è convocata in via solo straordinaria su richiesta dei 2/3 (due terzi) del Coordinamento. L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta la Segreteria o il Coordinamento lo ritengano opportuno, o quando almeno 1/3 (un terzo) degli iscritti ne faccia domanda al Coordinatore per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 120 (centoventi) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. Essa delibera sullo scioglimento e conseguente liquidazione di Movimento Italiani Indignati a sensi dell’art. 21 c.c. Ogni iscritto ha un voto. Non è valido il voto per delega, tranne nei casi previsti in cui l’Assemblea sia convocata per delegati; ma anche in questo caso ogni intervenuto ha diritto ad esprimere solo il proprio voto. Hanno diritto a votare solo coloro che alla data di convocazione dell’Assemblea Nazionale risultino iscritti a Movimento Italiani Indignati, come risultante dall’Anagrafe degli Iscritti stilata dal Collegio dei Garanti. Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l’Assemblea Nazionale. Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali si pu procedere a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. Si procede comunque per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei presenti. Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore. L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto. I delegati sono eletti su base provinciale, fra i Soci, secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in volta, dalla Segreteria, garantendo un numero minimo di delegati per provincia. Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste dal regolamento dell’Assemblea . Le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Coordinatore e da un segretario che lo redige. Copia di esso sarà portata a conoscenza dei Soci, anche tramite pubblicazione sul sito web. L’Assemblea stabilisce inoltre democraticamente ed in pieno accordo con i Soci la linea politica e programmatica e le direttive dell’attività dell’M.I, ed esamina le attività svolte dagli Organi ad essa assoggettati. La convocazione dell’Assemblea , con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, anche mediante lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione su sito Internet ufficiale del Movimento, o affissione muraria o inserzione sulla stampa o annuncio radiotelevisivo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita. L’Assemblea potrà essere convocata nella sede di Movimento Italiani Indignati , o in altra sede indicata sull’avviso di convocazione.

Art. 12 Il Coordinatore

Il Coordinatore è eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto.
Il Coordinatore rappresenta legalmente a tutti gli effetti i Movimento Italiani Indignati fronte ai terzi e in giudizio. In caso di impedimento lo sostituisce il Presidente, o, in caso di contemporanea mancanza, impedimento o indisponibilità, il componente della Segreteria più anziano. E’ titolare del simbolo identificativo del Movimento  Indignati , ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Coordinamento, e pu delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relativa all’utilizzo e alla cessione del simbolo. Appena eletto, il Coordinatore ha il compito di definire una proposta sulla composizione della Segreteria e sulle diverse funzioni dei suoi componenti, che verrà discussa e sottoposta al voto dell’Assemblea congressuale prima del termine dei propri lavori. Il Coordinatore propone all’approvazione dell’Assemblea la figura del Tesoriere, che deve essere un Socio del Movimento ed avere le caratteristiche, la competenza, l’affidabilità necessarie e la possibilità di operare in stretto contatto con il Coordinatore stesso. Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Coordinatore , il membro più anziano della Segreteria ne assume pro tempore le sue mansioni sino alla prima riunione dell’Assemblea , che deve procedere alla elezione del nuovo Coordinatore. Egli dura in carica sino all’Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore. Il Coordinatore ha il potere di convocare la Segreteria, e d’intesa con essa, il Coordinamento e l’Assemblea . Durante le votazioni, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore . La carica di Coordinatore Nazionale non è cumulabile con alcuna altra carica interna a Movimento Italiani Indignati . Al Coordinatore , come a tutti gli altri dirigenti del Movimento, pu essere tolta la fiducia dalla maggioranza qualificata del Coordinamento , tramite mozione contenente le motivazioni. In tal caso, come in quello di dimissioni, le sue funzioni sono provvisoriamente assunte dal Presidente, che avvia immediatamente il procedimento di convocazione dell’Assemblea , la quale ha il massimo potere decisionale. Il Coordinatore attua le deliberazioni del Coordinamento. Egli può partecipare ai lavori dei Coordinamenti a qualsiasi livello territoriale con diritto di parola.

Art. 13 Il Presidente

L’Assemblea elegge il Presidente.
Il Presidente dura in carica per 3 (tre) anni e pu essere rieletto. In caso di dimissione,impedimento e di decesso, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano del Coordinamento , sino alla prima convocazione dell’Assemblea che procede alla nomina del successore. La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche interne al Movimento. Il Presidente è il massimo organo di garanzia di Movimento Italiani Indignati, e presiede le riunioni del Collegio dei Garanti, ne cura le convocazioni, e stabilisce l’ordine del giorno dei lavori. Egli vigila sull’osservanza dello Statuto e sul comportamento politico dei Coordinamenti territoriali di Movimento Italiani Indignati. Ogni iscritto pu fare appello alle funzioni del Presidente ogni qualvolta ravvisi in altri componenti del Movimento atteggiamenti e pratiche lesive dei suoi valori morali, etici e politici. Il Presidente fa parte di diritto della Segreteria del Movimento Italiani Indignati. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente.

Art. 14 La Segreteria

La Segreteria collabora con il Coordinatore nell’attuazione degli indirizzi dell’Assemblea e del Coordinamento . A essa inoltre competono le decisioni e le scelte politiche contingenti necessarie a esprimere in tempi brevi le posizioni del Movimento. Essa è costituita da un massimo di 11 (undici) componenti, compreso il Coordinatore ed il Presidente, eletti dall’Assemblea. La Segreteria dura in carica per 3 (tre) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri, ed i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta. Le persone componenti la Segreteria devono essere titolari di specifici ambiti di responsabilità politico–organizzativa, individuati dal Coordinatore. La cessazione dell'appartenenza a Movimento Italiani Indignati comporterà l'automatica decadenza dalla carica di membro della Segreteria. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per 3 (tre) volte, possono essere dichiarati decaduti ed eventualmente sostituiti. La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio dei Garanti. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri della Segreteria comportano la convocazione automatica dell’Assemblea; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, saranno dimezzati. I poteri e le competenze della Segreteria vengono, per questo periodo, assunte dal Coordinatore ; per impedimento o dimissioni di quest’ultimo, dal Presidente o, in caso di contemporanea mancanza, impedimento o indisponibilità a ricoprire la carica, dal componente della Segreteria più anziano. Sino alla nomina della nuova Segreteria non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione. La carica di componente dalla Segreteria è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Garanti, eccezione fatta per il Presidente. La Segreteria si riunisce di regola ogni mese, su convocazione del Coordinatore ; potrà riunirsi in via straordinaria ogni volta che il Coordinatore lo riterrà opportuno o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti o il Tesoriere per motivi strettamente inerenti il suo ufficio. Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore; in sua assenza, dal Presidente, o, in caso di contemporanea mancanza, impedimento o indisponibilità, dal componente della Segreteria più anziano. La convocazione della Segreteria, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, mediante SMS, lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione sul sito internet ufficiale ., almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita, o almeno 3 (tre) giorni prima della seduta in caso di urgenza. Per la validità delle riunioni della Segreteria, che possono svolgersi anche tramite collegamento in video conferenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore . Con apposita decisione, per la trattazione di argomenti specifici, la Segreteria pu estendere la partecipazione senza diritto di voto alle sue riunioni od alle riunioni del Coordinamento ad altre persone. Nei lavori della Segreteria, le votazioni si fanno di norma per alzata di mano. Di ogni riunione verrà redatto un verbale che sarà firmato dal Coordinatore e da almeno un altro componente della Segreteria. La Segreteria, inoltre, ha le seguenti funzioni: • diffonde le pubblicazioni del Movimento Italiani Indignati ; • promuove la collaborazione con istituzioni scientifiche e centri di ricerca; • redige e sottopone all’approvazione del Coordinamento , il Codice di comportamento ed un eventuale regolamento; • stabilisce, su proposta del Tesoriere, l’importo delle quote di adesione (tesseramento) e ne stabilisce le modalità di versamento; • fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali; • nomina, su proposta del Coordinatore, il Portavoce; • nomina, su proposta del Coordinatore , il Capo Ufficio Stampa/Responsabile della Comunicazione; • in occasione delle elezioni nomina, su proposta del Coordinatore , il Mandatario Committente Responsabile della Propaganda Elettorale per quanto espressamente previsto dalla Legge 4 Aprile 1956 n° 212 e successive modificazioni;
La Segreteria, su richiesta del Coordinatore o del Coordinamento, pu sciogliere l’organizzazione territoriale che, a giudizio dei Garanti, operi in palese contrasto con la linea politica stabilita dall’Assemblea di Movimento Italiani Indignati , sostituendolo con un Commissario che ne assume le funzioni sino allo svolgimento di una nuova Assemblea dell’organizzazione territoriale stessa. Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza qualificata dei membri della Segreteria. L’Assemblea dell’organizzazione territoriale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dalla Segreteria.

Art. 15 Il Coordinamento

Il Coordinamento è composto dalla Segreteria e dai Coordinatori Locali, eletti nelle rispettive Assemblee degli iscritti. Esso è l’organismo di direzione politica del Movimento, secondo le linee definite dall’Assemblea.
Il Coordinamento dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta. Si riunisce almeno 4 (quattro) volte all’anno ed è convocato e presieduto dal Coordinatore Nazionale.
Al Coordinamento è concessa facoltà di dotarsi di un proprio regolamento.
Individua, su proposta del Coordinatore, i rappresentanti di Movimento Italiani Indignati da nominare in seno ad Enti od Organismi nazionali ed internazionali.
La cessazione dell'appartenenza a Movimento Italiani Indignati comporterà l'automatica decadenza dalla carica di membro del Coordinamento.
I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per 3 (tre) volte, possono essere dichiarati decaduti ed eventualmente sostituiti. In questi casi, udite le proposte del Coordinamento delegante, il nuovo componente pu essere cooptato a maggioranza semplice.
La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio dei Garanti.
Il Coordinamento propone alla Segreteria le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli altri organi periferici e delle realtà locali costituite in Coordinamenti Regionali, Provinciali, Comunali o Locali.
Valuta e discute criteri delle candidature nelle liste o nelle coalizioni di cui Movimento Italiani Indignati
Delibera su tutte le questioni che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi.
Le posizioni politiche qualificanti sono sottoposte al parere degli iscritti via e-mail o sondaggio web, come strumento per temperare e verificare continuamente la delega attribuita dall’Assemblea al Coordinamento .

Art. 16 Il Tesoriere

Il Coordinamento provvede alla nomina del , su proposta del Coordinatore.
Il Tesoriere dura in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto una sola volta. Esso scade contemporaneamente al Coordinatore e alla Segreteria; in caso di cessazione per motivo diverso dalla scadenza, il Tesoriere decade con la nomina del successore.
La carica di Tesoriere Nazionale è incompatibile con quella di Coordinatore Nazionale, di Presidente e di componente del Collegio dei Garanti.
Il Tesoriere svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa e contabile di Movimento Italiani Indignati; è tenuto a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento; è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa del Movimento; tiene i libri contabili; utilizza e gestisce le entrate e, sentito il parere del Coordinamento Nazionale, predispone annualmente, ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio 1997 e della Legge n° 460 del 4 dicembre 1997, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che sono approvati dal Coordinamento Nazionale, e adempie a tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia e al presente Statuto.
Il Tesoriere gestisce i flussi finanziari di Movimento Italiani Indignati nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Coordinamento , nonché nei limiti delle disponibilità di cassa; assicura la regolarità contabile e l’attinenza delle decisioni di spesa degli organi di Movimento Italiani Indignati con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il Tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio pu bloccare ogni decisione che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa. Il Tesoriere ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Coordinamento , di sottoscrivere mandati di pagamento, di incassare le quote sociali e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento di Movimento Italiani Indignati, ed ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge. Il Tesoriere presenta, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione sull’andamento economico-finanziario dell’esercizio sociale che si chiude il 31 dicembre di ogni anno da sottoporre alla Coordinamento per l’approvazione da parte dello stesso entro i 15 (quindici) giorni successivi. Il Tesoriere redige, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario, l’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà di Movimento Calabresi Indignati. Il Coordinamento , approvato il bilancio consuntivo, delega il Tesoriere Nazionale alla sua pubblicazione secondo la legge. Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive della Segreteria. Per gravi e comprovati motivi, la Segreteria potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 31 gennaio dell’anno di competenza. Nel corso dell’anno, la Segreteria potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo. Il Tesoriere puo' , in ogni momento, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Movimento Calabresi Indignati. Quando l’esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Coordinamento può deliberare la sospensione delle erogazioni, mentre il Collegio dei Garanti pu attivare, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari. Il Coordinamento emanerà, su proposta del Tesoriere, un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello centrale e periferico. Il Tesoriere puo' compiere tutte le operazioni bancarie, compresa l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, pu rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il Tesoriere pu affidare procure e deleghe; è abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge a Movimento Italiani Indignati . Il Tesoriere pu chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di natura economica, tra cui l’apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fideiussioni, sul territorio dell’Unione Europea. Il Tesoriere rilascerà apposita delega ai Tesorieri dei vari organi territoriali, per l’espletamento di tutte le funzioni necessarie all’ordinaria amministrazione economica delle strutture locali, in modo omogeneo rispetto a quella nazionale. Per motivi strettamente inerenti il suo ufficio pu chiedere la convocazione dell’Assemblea, del Coordinamento e della Segreteria, secondo le modalità previste dallo Statuto. L’eventuale cessazione dell’appartenenza a Movimento Italiani Indignati, comporterà l’automatica decadenza dalla carica di Tesoriere .

Art. 17 Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da 4 (quattro) membri, oltre il Presidente, estratti a sorte dal Presidente stesso e dal componente più anziano della Segreteria, da un elenco di persone resesi disponibili in occasione dell’Assemblea congressuale. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio il Coordinamento provvederà al reintegro. I 4 (quattro) membri durano in carica 6 mesi.
Il Collegio è presieduto dal Presidente di Movimento Italiani Indignati .
Il Collegio dei Garanti, sentita la parte interessata e, quando opportuno, l’organo territoriale competente, giudica in ultima istanza con deliberazioni prese a maggioranza dei presenti.
In caso di ricorso, il Collegio dei Garanti, nuovamente composto in base alle disposizioni del presente Statuto, ricostruisce i fatti, e valuta la legittimità formale, procedurale o di merito della sanzione, la conferma o la revoca.
La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all’interno dil Movimento Italiani Indignati qualunque livello, sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa, fatta eccezione per il Presidente.
Il Collegio dei Garanti pu dotarsi di un regolamento funzionale, approvato dall’Assemblea .

Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti

I 3 (tre) Revisori Contabili sono estratti a sorte dal Presidente e dal componente più anziano della Segreteria, da un elenco di persone resesi disponibili in occasione dell’Assemblea congressuale. Il loro mandato scade ogni 6 (sei) mesi. Essi controllano l’amministrazione economica e garantiscono la correttezza delle procedure di bilancio nazionale e territoriale. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio il si provvederà al reintegro come previsto dal presente articolo.
Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei partiti.






Art. 19 Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e gli iscritti ovvero tra gli iscritti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
ELEZIONI

Art. 20 I Gruppi Parlamentari

I parlamentari espressi da Movimento Italiani Indignati, si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Coordinatore, e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell’ambito delle linee direttive tracciate dal Coordinamento e dalla Segreteria. L’adesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti politici dovrà essere preventivamente concordata con il Coordinamento, con il quale andrà altresì concordata l’adesione ad altro gruppo, degli eletti nelle liste di Movimento Italiani Indignati, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.
Le spese per la campagna elettorale di Movimento Italiani Indignati sono decise tenendo conto di un’equa utilizzazione all’interno della struttura.

Art. 21 Le Elezioni Amministrative

Ciascun Coordinamento locale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative.
Le liste dei candidati alle elezioni amministrative devono essere sottoposte all’approvazione a maggioranza semplice delle rispettive assemblee territoriali.
La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento.
Per le elezioni politiche, qualora il sistema di voto vigente al momento della competizione elettorale non preveda voti di preferenza, la collocazione in lista viene decisa attraverso il sistema delle elezioni primarie. Potranno votare tutti i cittadini elettori non iscritti ad altri partiti e che dichiarino di essere potenziali elettori di Movimento Italiani Indignati .
Per le elezioni europee, la lista dei candidati sarà decisa da apposite assemblee degli iscritti ai Coordinamenti Provinciali delle rispettive circoscrizioni.

Art. 22 I Gruppi Consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi da Movimento Italiani Indignati si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Coordinatore Regionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali, al Coordinatore Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, al Coordinatore locale per i Consiglieri Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell’ambito delle linee direttive tracciate dal Coordinamento Nazionale e della Segreteria. L’adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata il Coordinatore al competente livello territoriale, secondo i criteri qui enunciati, con il quale andrà altresì concordata l’adesione degli eletti nelle liste di Movimento Italiani Indignati ad altro Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

Art. 23 Ulteriori disposizioni

Gli eletti nelle istituzioni, se non già facenti parte degli organismi direttivi, sono invitati senza diritto di voto alle riunioni dei rispettivi Coordinamenti territoriali.
Ogni organo territoriale (Coordinamento e Assemblea Comunale, Locale, Provinciale) deve essere convocato nel caso in cui almeno 1/5 (un quinto) dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta, fatti salvi i casi specificamente previsti dallo Statuto.
Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati pu essere composta per più del 50% (cinquanta per cento) da persone dello stesso genere.
Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. La Segreteria, sentito il Coordinamento , decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.
Movimento Italiani Indignati riconosce a tutti i livelli l’attività e l’espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte da parte di tutti i Soci.
Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell’autofinanziamento.

Art. 24 Esercizio

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Annualmente il Tesoriere presenta al Coordinamento una relazione sull’andamento della gestione. Copia di tale relazione deve essere pubblicamente accessibile, tramite pubblicazione sul sito di Movimento Italiani Indignati , mentre copia del bilancio viene depositata in Tribunale, alla stregua di quanto il Movimento propone che tutti i partiti debbano fare.

Art. 25 Disposizioni generali e modifiche statutarie

Scritti e sottoscritti, Atto Costitutivo, Statuto, Elenco degli iscritti, il Coordinatore od un altro iscritto si assume l’incarico di conservarli presso la sede legale. L'esecuzione delle norme del presente Statuto sarà stabilita da un regolamento da approvarsi dal Coordinamento ; le sue modifiche sono di competenza dell’Assemblea . L’Assemblea deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza semplice dei votanti.
Art. 26 Norme di riferimento
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché altre disposizioni di legge. Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Reggio Calabria.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Assemblea corregge eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto, e introduce disposizioni d’ordine legislativo nazionale od europeo. Il Coordinamento è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.
NORME TRANSITORIE
1° Norma Transitoria
I Regimi d’Incompatibilità, l’Ineleggibilità così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l’acquisizione della qualifica di Socio, saranno normate da apposito regolamento.
Il Coordinamento approverà i regolamenti proposti nella prima seduta utile e in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla predisposizione degli stessi
2° Norma Transitoria
Fino alla prima Assemblea Nazionale Ordinaria, convocata per iscritti, a seguito del primo tesseramento, la Segreteria avrà facoltà di nominare o di integrare, in linea con quanto previsto dal vigente Statuto, tutti gli Organi di Movimento Italiani Indignati , a qualsiasi livello.
3° Norma Transitoria
Si conviene che restano in vigore tutti gli attuali Organi di Movimento Italiani Indignati , a qualsiasi livello, fino all’individuazione dei nominativi da eleggere alle cariche secondo le modalità previste dal vigente Statuto, e comunque non oltre la scadenza naturale del primo mandato triennale, così come stabilito dall’Atto Costitutivo.
Il presente Statuto di Movimento Italiani Indignati i consta di 20 pagine, e viene letto, approvato e sottoscritto dai Soci che ne hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo.


Il Coordinatore Per la Segreteria e i Soci Fondatori

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