STATUTO MOVIMENTO INDIGNATI
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Art. 1 Costituzione e Sede.
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Art.2 Simbolo Art.
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Art.3 Dichiarazione sui principi ispiratori e finalità del Movimento
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Art. 4 Adesione al Movimento
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Art. 5 Doveri dei soci - Norme di garanzia e sanzioni
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Art.6 Controllo sui Membri del Movimento
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Art.7 Durata - Scioglimento
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Art.8 Fondi
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Art.9 Organizzazione territoriale
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Art.10 Gli Organi Nazionali
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Art. 11 L’Assemblea Nazionale
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Art. 12 Il Coordinatore Nazionale
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Art. 13 Il Presidente
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Art. 14 La Segreteria
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Art. 15 Il Coordinamento 16 Il Tesoriere
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Art. 17 Il Collegio dei Garanti Art.
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Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti
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Art. 19 Il Collegio Arbitrale
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Art. 20 I Gruppi Parlamentari
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Art. 21 Le Elezioni Amministrative
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Art. 22 I Gruppi Consiliari
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Art. 23 Ulteriori Disposizioni
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Art. 24 Esercizio
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Art. 25 Disposizioni generali e modifiche statutarie
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Art. 26 Norme di Riferimento
Disposizioni Finali Norme Transitorie
Art. 1 Costituzione e
Sede
E’ costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice
Civile, un’associazione politica volontaristica non riconosciuta denominata «Movimento
Italiani Indignati» (di seguito indicata anche come «Movimento Indignati.») senza fini di
lucro, avente sede legale in Reggio Calabri
Art. 2 Simbolo
Il simbolo Movimento Italiani
Indignati è costituito da
Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed
europee, mentre per le elezioni amministrative, la Segreteria può autorizzarne
la modifica o integrazione, anche con altri contrassegni eventualmente non
appartenenti al Movimento. La Segreteria potrà, per tutti i tipi di elezione,
apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune,
avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. In particolare potrà
deliberare di presentare contrassegni elettorali sia con la denominazione
«Movimento Indignati», sia con l’aggiunta di possibili varianti.
Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento, anche se non più utilizzati, o
modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio dell’M.I.
Art. 3 Dichiarazione
sui principi ispiratori e finalità del Movimento Indignati
Il Movimento Italiani Indignati nasce, come associazione politico
culturale, per volontà di numerose persone, di varie parti della Calabria e di
diversa matrice sociale ed esperienza politica, che ritrovandosi e discutendo,
hanno preso atto della impossibilità che gli attuali partiti, essendone i
principali responsabili, vogliano e possano affrontare le gravi questioni che
attanagliano il presente ed il futuro del nostro paese. MOVIMENTO INDIGNATI parte da una propria iniziale elaborazione, sintetizzata
nell’“Appello al Paese” (documento che costituisce la piattaforma dalla quale
prende le mosse l’azione politica dell’M.I) ma non si propone di essere o di
diventare l’unico strumento dei cittadini per cambiare la politica ed il paese;
il MOVIMENTO INDIGNATI lavorerà per favorire la nascita e lo sviluppo
di tutte le forme e le esperienze di democrazia diretta e dal basso, e sarà ben
lieto di collaborare con i soggetti politici e sociali che perseguano i suoi
stessi obiettivi, che siano dotati di regole interne democratiche, di un
bilancio trasparente (depositato in tribunale), che dicano quello che fanno e
facciano quello che dicono, che non partecipino al teatrino della politica ma
operino tenendo sempre al centro il bene comune. L’M.I sarà loro alleato nella
società e nelle prove elettorali. Ora chi ha coscienza della situazione e dei
suoi pericoli deve uscire dalle vecchie trincee e mettere il suo sapere, la sua
esperienza, i suoi valori etici e morali al servizio di un paese che, una volta
liberato dal dominio della grande finanza e delle oligarchie partitiche che
hanno rubato il futuro dei cittadini (depredando le finanze pubbliche, l’ambiente,
il sapere e la rappresentanza dei cittadini), ha tutti i mezzi e le condizioni
per ripartire ed uscire dalla crisi.
Art. 4 Adesione
Il numero dei Soci è illimitato.
L’adesione al Movimento è libera. Possono aderire a Italiani Indignati,
conseguendo la qualifica di Socio, tutti le persone, non iscritte ad altri
partiti, che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettarne lo Statuto
ed il Codice di Comportamento. Essa viene manifestata da donne e uomini, di
qualunque cittadinanza e credo religioso; è documentata attraverso la domanda
d’iscrizione presentata dall’aspirante aderente agli organi competenti e
certificata dalla tessera di iscrizione.
Per iscriversi a Italiani Indignati è sufficiente presentare richiesta alla
struttura territoriale di competenza o sul sito web o direttamente alla sede
nazionale.
Il Coordinatore, ha la facoltà – entro 30 giorni dalla data di arrivo della
richiesta di adesione – di sospendere una richiesta di iscrizione,
sottoponendola con adeguate motivazioni al competente Collegio dei Garanti, che
dovrà motivare l’eventuale diniego all’adesione. Rispetto alle decisioni del
Collegio dei Garanti, è consentito il ricorso da parte di qualsiasi persona già
iscritta a MOVIMENTO ITALIANI INDIGNATI.
Il Socio ha diritto-dovere di partecipare all’attività del Movimento
manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli
argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle
sedi e secondo le modalità previste dallo Statuto, per determinare la linea
politica, le scelte organizzative e per le elezioni degli organi.
Gli incarichi e le funzioni svolte dai Soci e dai componenti della Segreteria
e del Coordinamento dell’M.I sono espletati in spirito di servizio e, pertanto,
gratuitamente, salva diversa delibera della Segreteria o del Coordinamento. Il
rimborso di eventuali spese deve essere autorizzato dal Coordinatore o dalla
Segreteria.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale fissata dalla
Segreteria, sentito il Coordinamento; a ciascun associato sarà rilasciata una
tessera.
Ogni aderente al Movimento è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche
in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° dicembre
ed il 31 marzo dell’anno successivo, salvo diversa disposizione della
Segreteria.
Decorso tale termine, i Soci non in regola con il versamento della quota,
non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo dalla
qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.
Hanno diritto di voto solo gli iscritti.
Art. 5 Doveri dei soci
- Norme di garanzia e sanzioni
Il comportamento dei Soci deve essere conforme alle regole della
correttezza e della buona fede. In particolare gli associati si impegnano al
rispetto dei principi deontologici della rispettiva professione e/o a quelli
eventualmente stabiliti dal Codice di comportamento. Le deliberazioni adottate
obbligano e impegnano tutti gli iscritti a MOVIMENTO ITALIANI INDIGNATI, anche
se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatta salva la possibilità in
assemblee o incontri interni di poter continuare a sostenere la propria
posizione su scelte diverse.
Resta salva la facoltà di recesso di cui al presente articolo.
La qualifica di Socio si perde, oltre che per recesso, per espulsione, per
perdita dei requisiti, o per decesso.
Il Socio che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello
Statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori di MOVIMENTO
ITALIANI INDIGNATI , puo essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine:
a) richiamo scritto; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti
all'iscritto; c) rimozione dagli incarichi interni all’MPC ed invito a
dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione del Movimento; d)
espulsione.
L’espulsione è pronunciata dal Collegio dei Garanti per gravi motivi e/o
gravi infrazioni dello Statuto o per morosità, e viene notificata a mezzo
fonogramma o lettera o fax o e- mail o via Internet sul sito ufficiale del
Movimento.
L'espulsione ha effetto dal momento della delibera del provvedimento.
Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:
• propaganda e/o candidatura in liste in competizione con quella di MOVIMENTO INDIGNATI o quella sostenuta da MOVIMENTO INDIGNATI ; •
condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati
contro l’ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di
stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di
discriminazione; • indegnità o ripetuti comportamenti gravemente lesivi della
dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino
l’attività MOVIMENTO INDIGNATI o ne compromettano la sua immagine
politica. • grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui il
Socio abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate. Per
indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere
Socio dei Movimento Italiani indignati Italia e per offrirne un’immagine
consona ai suoi principi. Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino
l’attività MOVIMENTO INDIGNATI si intende qualsiasi comportamento che,
con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi
oggettivamente l’azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne
l’unità o il patrimonio ideale. I Soci eletti alle cariche rappresentative
pubbliche che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dall’ MOVIMENTO INDIGNATI sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal
Collegio dei Garanti, non appena acquisita ufficialmente l’informazione. Il
richiamo scritto, la sospensione e l’espulsione sono di competenza del Collegio
dei Garanti. Nel caso in cui un Socio espulso rivesta una carica sociale,
decade immediatamente da tale carica. Avverso il provvedimento sanzionatorio
potrà essere proposto entro 10 (dieci) giorni ricorso al Presidente. Il ricorso
del sanzionato non potrà essere esaminato dagli stessi componenti del Collegio
di Garanzia e quindi il Presidente – qualora non sia ancora decaduto il
Collegio - procede al suo rinnovo con le modalità previste dal presente
Statuto. Il Collegio dei Garanti, nel mese precedente a quello previsto per
l’inizio del tesseramento per l’anno successivo o un mese prima dell’avvio
delle assemblee congressuali, procede a stilare l’anagrafe degli iscritti.
Se le deliberazioni sanzionatorie del Collegio dei Garanti non riguardano
un individuo, bensì diverse persone appartenenti ad una medesima struttura
territoriale, il Coordinamento è obbligato ad intervenire assumendo i
provvedimenti necessari sino al Commissariamento. Il Coordinamento, su
indicazione del Collegio dei Garanti, adotta a maggioranza dei 2/3 (due terzi)
dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare.
Art. 6 Controllo sui
Membri del Movimento
La tutela dei diritti inerenti allo statuto di iscritto al MOVIMENTO INDIGNATI tutte le controversie ad oggetto l’applicazione o la
violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al Collegio di
Garanzia che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale,
deliberando a maggioranza. Ogni Organo MOVIMENTO INDIGNATI è tenuto a
vigilare sull’osservanza dello Statuto e del Codice di comportamento da parte
dei Soci e sul loro comportamento politico. Il comportamento di un Socio che
venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente all’M.I pu essere
segnalato da qualunque iscritto al Collegio di Garanzia. L’Organo giudicante
procederà all’accertamento dei fatti ed all’eventuale audizione
dell’interessato, prima di deliberare in merito.
Art. 7 Durata -
Scioglimento
La durata MOVIMENTO ITALIANI INDIGNATI è a tempo indeterminato. Potrà
tuttavia essere sciolto in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea
Straordinaria a sensi dell’art. 21 c.c. La decisione di scioglimento dell’M.I
spetta all’Assemblea Straordinaria. La delibera relativa necessita della
maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti. Le eventuali attività
residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo previsto dalla
legge. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari, e
le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre
organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n.
662 e successive modificazioni.
Art. 8 Fondi
Movimento Italiani Indignati non persegue fini di lucro. Tutto quanto è
nella libera disponibilità e possesso di ciascuna Organizzazione territoriale
costituisce il patrimonio del Movimento Calabresi Indignati, che è unico ed
indivisibile. Movimento Italiani Indignati garantisce l’impiego dei mezzi
finanziari e degli strumenti di ciascuna Organizzazione locale nel rispettivo
territorio. Movimento Italiani Indignati dispone dei seguenti fondi:
• quote d’iscrizione (tesseramento); • contributi liberi ed erogazioni
degli iscritti o di terzi, in base alla normativa vigente; • contributi
ricavati da convenzioni con lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni, la
Comunità Europea, le organizzazioni nazionali o internazionali, i Paesi
stranieri e con ogni qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano od
estero, erogati per l’attività svolta di Movimento Italiani Indignati per il
conseguimento degli scopi istituzionali; • eventuali eccedenze attive delle
gestioni annuali; • eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di
bilancio; • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a
qualunque titolo; • investimenti mobiliari e immobiliari; • interessi attivi e
altre rendite patrimoniali; • l’utile derivante da manifestazioni o
partecipazioni ad esse; • attività marginali di carattere commerciale e
produttivo; • eredità, legati, donazioni, lasciti o successioni; • beni,
immobili, beni registrati mobili e beni mobili di proprietà dell’M.I, ovunque
si trovino, acquistati direttamente dal Movimento, dalle sue organizzazioni
territoriali locali, o comunque pervenuti; • dal contributo dello Stato e dai
rimborsi elettorali a norma di legge; • ogni altro tipo di entrata consentita
dalla legge. Queste risorse costituiscono un fondo comune che il Movimento
Italiani Indignati utilizza ai propri fini e che pu altresì servire a sostenere
le organizzazioni territoriali locali. I beni immobili ed i beni registrati
mobili possono essere acquisiti da Movimento Italiani Indignati e ad essa
intestati. I beni mobili di proprietà degli iscritti o dei terzi possono essere
dati in comodato a Movimento Indignati. I beni immobili, i beni
registrati mobili, nonchè i beni mobili che sono collocati nella sede dell’M.I
(o in altre eventuali sedi da indicare) sono elencati nell’inventario, che è
depositato presso la sede del Movimento, e pu essere consultato dai Soci. Le
erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla Segreteria,
che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie
di Movimento Italiani Indignati . I lasciti testamentari sono accettati, con
beneficio di inventario, dalla Segreteria, che delibera sulla utilizzazione di
essi, in armonia con le finalità statutarie di Movimento Italiani Indignati. I
proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti
in apposita voce del bilancio di Movimento Italiani Indignati. Con i fondi si
provvede alle spese per il funzionamento dell’M.I.
Le spese di Movimento Italiani Indignati sono le seguenti:
• spese generali; • spese per la stampa, attività di informazione, di
propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro
strumento di comunicazione; • spese per campagne elettorali; • investimenti; •
sovvenzioni a sostegno di altri movimenti aventi finalità analoghe; • ogni
altra spesa inerente le finalità di Movimento Italiani Indignati, comprese le
spese delle organizzazioni territoriali locali. Le quote e i contributi sociali
riscossi da Movimento Indignati a norma dei commi precedenti non sono
trasmissibili ad altri soggetti nè per atto fra vivi che nè eredità, ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a
rivalutazione. I fondi comuni rimangono indivisibili per tutta la durata di Movimento Indignati , e pertanto gli iscritti che, per qualsiasi motivo cessino
di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa
di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sui fondi medesimi. Durante
la vita di Movimento Indignati non possono essere distribuiti agli
iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione,
nonchè fondi, riserve o capitale.
Art. 9 Organizzazione
Territoriale
Le assemblee territoriali (Nazionale,Regionali,Comunale o Locale,
Provinciale, ), di cui fanno parte i Soci della specifica realtà, devono
eleggere un Coordinatore. Le assemblee che raggiungono i 50 iscritti sono
tenute a dotarsi di un Coordinamento per favorire la partecipazione,
l’approfondimento delle tematiche e la continuità dell’attività politica. Le
assemblee territoriali elaborano la concreta applicazione delle linee politiche
di Movimento Indignati e forniscono il supporto tecnico, giuridico e
legislativo agli organismi di Movimento Indignati.I Soci possono
costituire Forum tematici, finalizzati all’elaborazione e alla proposta
programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. La Segreteria,
sentito il Coordinamento , riconosce i Forum tematici ad ogni livello
fissandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento,
la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che
assicurino un’ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale. Gli Organi
Nazionali di cui all’art. 12 non rispondono giuridicamente ed economicamente
delle obbligazioni assunte dagli organi periferici dei diversi livelli. La
struttura nazionale e quelle periferiche, singolarmente considerate, sono
organismi amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte
dal legale rappresentante pro-tempore, sempre che siano state assunte previa
deliberazione del rispettivo Organo direttivo, o dallo stesso ratificate, e non
siano comunque in contrasto con gli scopi statutari, con i Regolamenti di Movimento Indignati , e con gli indirizzi degli organi competenti. Il
Coordinamento Nazionale, con apposita delibera, pu decretare la fusione per
incorporazione in Movimento Italiani Indignati, di altri movimenti politici,
liste, associazioni che intendano accorparsi con il Movimento, e che
sostituiscono il loro Statuto con il presente, al momento del loro ingresso.
Con delibera del Coordinamento , che stabilisce, tramite specifici regolamenti,
forma e modalità delle intese ad ogni livello, disciplinando nel contempo, la
partecipazione dei non iscritti, MovimentoIndignati I può anche
aderire ad organismi internazionali che hanno scopi e finalità simili, o
stabilire intese con associazioni esterne che perseguono gli obiettivi del
Movimento, della loro coscienza e della loro identità.
Art. 10 Gli Organi
Nazionali
Sono organi Movimento Indignati:
• l’Assemblea dei Soci • la Segreteria • il Coordinamento • il Coordinatore
Nazionale • il Tesoriere • il Presidente • il Collegio dei Revisori dei Conti •
il Collegio dei Garanti
La carica di Coordinatore , di componente della Segreteria e del
Coordinamento , e quella di Presidente e di Tesoriere sono gratuite, salvo il
rimborso de eventuali spese sopportate nell'interesse dell’M.I.
Art. 11 L’Assemblea
dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo di Movimento Indignati,
ed è costituita da tutti i Soci. Pu essere convocata per delegati ma, in questo
caso, ha competenza solo su decisioni politico-programmatiche: in tal caso i
delegati sono eletti dalle assemblee delle organizzazioni territoriali per
iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna organizzazione
territoriale è definito, sulla base degli iscritti e del consenso elettorale ottenuto,
da apposito regolamento approvato dal Coordinamento . L’Assemblea dei Soci si
riunisce almeno ogni 2(due anni) su decisione della Segreteria, e deve essere
finalizzata alla discussione politico-programmatica. La mozione politica
approvata è vincolante per gli organi dell’M.I. L’Assemblea è convocata in via
solo straordinaria su richiesta dei 2/3 (due terzi) del Coordinamento.
L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta la Segreteria o il Coordinamento
lo ritengano opportuno, o quando almeno 1/3 (un terzo) degli iscritti ne faccia
domanda al Coordinatore per iscritto, indicando gli argomenti da inserire
nell’ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro
120 (centoventi) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. L’Assemblea
è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la
maggioranza degli iscritti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita
con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. Essa delibera sullo
scioglimento e conseguente liquidazione di Movimento Italiani Indignati a sensi
dell’art. 21 c.c. Ogni iscritto ha un voto. Non è valido il voto per delega,
tranne nei casi previsti in cui l’Assemblea sia convocata per delegati; ma
anche in questo caso ogni intervenuto ha diritto ad esprimere solo il proprio
voto. Hanno diritto a votare solo coloro che alla data di convocazione
dell’Assemblea Nazionale risultino iscritti a Movimento Italiani Indignati, come
risultante dall’Anagrafe degli Iscritti stilata dal Collegio dei Garanti. Le
modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l’Assemblea Nazionale.
Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle
riguardanti le persone, per le quali si pu procedere a scrutinio segreto,
previa nomina di due scrutatori. Si procede comunque per scrutinio segreto
qualora venga richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei presenti. Le delibere
dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai
presenti, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto; in caso di parità
prevale il voto del Coordinatore. L’Assemblea straordinaria delibera con la
maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto. I delegati
sono eletti su base provinciale, fra i Soci, secondo le modalità ed i numeri
definiti, di volta in volta, dalla Segreteria, garantendo un numero minimo di
delegati per provincia. Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione
e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le
norme previste dal regolamento dell’Assemblea . Le deliberazioni dell’Assemblea
sono riportate in un verbale sottoscritto dal Coordinatore e da un segretario
che lo redige. Copia di esso sarà portata a conoscenza dei Soci, anche tramite
pubblicazione sul sito web. L’Assemblea stabilisce inoltre democraticamente ed
in pieno accordo con i Soci la linea politica e programmatica e le direttive
dell’attività dell’M.I, ed esamina le attività svolte dagli Organi ad essa
assoggettati. La convocazione dell’Assemblea , con l'indicazione dell'ordine
del giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, anche mediante
lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione su
sito Internet ufficiale del Movimento, o affissione muraria o inserzione sulla
stampa o annuncio radiotelevisivo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data
stabilita. L’Assemblea potrà essere convocata nella sede di Movimento Italiani
Indignati , o in altra sede indicata sull’avviso di convocazione.
Art. 12 Il
Coordinatore
Il Coordinatore è eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in carica per 3
(tre) anni e può essere rieletto.
Il Coordinatore rappresenta legalmente a tutti gli effetti i Movimento
Italiani Indignati fronte ai terzi e in giudizio. In caso di impedimento lo
sostituisce il Presidente, o, in caso di contemporanea mancanza, impedimento o
indisponibilità, il componente della Segreteria più anziano. E’ titolare del
simbolo identificativo del Movimento Indignati , ed ha il potere di
autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Coordinamento,
e pu delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relativa
all’utilizzo e alla cessione del simbolo. Appena eletto, il Coordinatore ha il
compito di definire una proposta sulla composizione della Segreteria e sulle
diverse funzioni dei suoi componenti, che verrà discussa e sottoposta al voto
dell’Assemblea congressuale prima del termine dei propri lavori. Il
Coordinatore propone all’approvazione dell’Assemblea la figura del Tesoriere,
che deve essere un Socio del Movimento ed avere le caratteristiche, la
competenza, l’affidabilità necessarie e la possibilità di operare in stretto
contatto con il Coordinatore stesso. Per dimissioni, impedimento permanente o
decesso del Coordinatore , il membro più anziano della Segreteria ne assume pro
tempore le sue mansioni sino alla prima riunione dell’Assemblea , che deve
procedere alla elezione del nuovo Coordinatore. Egli dura in carica sino
all’Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore. Il Coordinatore
ha il potere di convocare la Segreteria, e d’intesa con essa, il Coordinamento
e l’Assemblea . Durante le votazioni, in caso di parità prevale il voto del
Coordinatore . La carica di Coordinatore Nazionale non è cumulabile con alcuna
altra carica interna a Movimento Italiani Indignati . Al Coordinatore , come a
tutti gli altri dirigenti del Movimento, pu essere tolta la fiducia dalla
maggioranza qualificata del Coordinamento , tramite mozione contenente le
motivazioni. In tal caso, come in quello di dimissioni, le sue funzioni sono
provvisoriamente assunte dal Presidente, che avvia immediatamente il
procedimento di convocazione dell’Assemblea , la quale ha il massimo potere
decisionale. Il Coordinatore attua le deliberazioni del Coordinamento. Egli può
partecipare ai lavori dei Coordinamenti a qualsiasi livello territoriale con
diritto di parola.
Art. 13 Il Presidente
L’Assemblea elegge il Presidente.
Il Presidente dura in carica per 3 (tre) anni e pu essere rieletto. In caso
di dimissione,impedimento e di decesso, le sue funzioni sono assunte dal
componente più anziano del Coordinamento , sino alla prima convocazione
dell’Assemblea che procede alla nomina del successore. La carica di Presidente
è incompatibile con altre cariche interne al Movimento. Il Presidente è il
massimo organo di garanzia di Movimento Italiani Indignati, e presiede le
riunioni del Collegio dei Garanti, ne cura le convocazioni, e stabilisce
l’ordine del giorno dei lavori. Egli vigila sull’osservanza dello Statuto e sul
comportamento politico dei Coordinamenti territoriali di Movimento Italiani
Indignati. Ogni iscritto pu fare appello alle funzioni del Presidente ogni
qualvolta ravvisi in altri componenti del Movimento atteggiamenti e pratiche
lesive dei suoi valori morali, etici e politici. Il Presidente fa parte di
diritto della Segreteria del Movimento Italiani Indignati. Le Assemblee sono
presiedute dal Presidente.
Art. 14 La Segreteria
La Segreteria collabora con il Coordinatore nell’attuazione degli indirizzi
dell’Assemblea e del Coordinamento . A essa inoltre competono le decisioni e le
scelte politiche contingenti necessarie a esprimere in tempi brevi le posizioni
del Movimento. Essa è costituita da un massimo di 11 (undici) componenti,
compreso il Coordinatore ed il Presidente, eletti dall’Assemblea. La Segreteria
dura in carica per 3 (tre) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di
più della metà dei suoi membri, ed i suoi componenti possono essere rieletti
una sola volta. Le persone componenti la Segreteria devono essere titolari di
specifici ambiti di responsabilità politico–organizzativa, individuati dal
Coordinatore. La cessazione dell'appartenenza a Movimento Italiani Indignati
comporterà l'automatica decadenza dalla carica di membro della Segreteria. I
componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per 3
(tre) volte, possono essere dichiarati decaduti ed eventualmente sostituiti. La
legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio dei
Garanti. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri della
Segreteria comportano la convocazione automatica dell’Assemblea; in questo
caso, i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i
delegati di tutti i livelli organizzativi, saranno dimezzati. I poteri e le
competenze della Segreteria vengono, per questo periodo, assunte dal
Coordinatore ; per impedimento o dimissioni di quest’ultimo, dal Presidente o,
in caso di contemporanea mancanza, impedimento o indisponibilità a ricoprire la
carica, dal componente della Segreteria più anziano. Sino alla nomina della
nuova Segreteria non si potranno compiere operazioni di straordinaria
amministrazione. La carica di componente dalla Segreteria è incompatibile con
quella di componente del Collegio dei Garanti, eccezione fatta per il
Presidente. La Segreteria si riunisce di regola ogni mese, su convocazione del
Coordinatore ; potrà riunirsi in via straordinaria ogni volta che il
Coordinatore lo riterrà opportuno o quando ne facciano richiesta almeno la metà
dei suoi componenti o il Tesoriere per motivi strettamente inerenti il suo
ufficio. Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore; in sua assenza, dal
Presidente, o, in caso di contemporanea mancanza, impedimento o
indisponibilità, dal componente della Segreteria più anziano. La convocazione
della Segreteria, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del
luogo stabilito, deve avvenire, mediante SMS, lettera, telegramma, telefax,
posta elettronica, o tramite pubblicazione sul sito internet ufficiale .,
almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita, o almeno 3 (tre) giorni
prima della seduta in caso di urgenza. Per la validità delle riunioni della
Segreteria, che possono svolgersi anche tramite collegamento in video
conferenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e
le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti. In caso
di parità prevale il voto del Coordinatore . Con apposita decisione, per la
trattazione di argomenti specifici, la Segreteria pu estendere la
partecipazione senza diritto di voto alle sue riunioni od alle riunioni del
Coordinamento ad altre persone. Nei lavori della Segreteria, le votazioni si
fanno di norma per alzata di mano. Di ogni riunione verrà redatto un verbale
che sarà firmato dal Coordinatore e da almeno un altro componente della
Segreteria. La Segreteria, inoltre, ha le seguenti funzioni: • diffonde le
pubblicazioni del Movimento Italiani Indignati ; • promuove la collaborazione
con istituzioni scientifiche e centri di ricerca; • redige e sottopone
all’approvazione del Coordinamento , il Codice di comportamento ed un eventuale
regolamento; • stabilisce, su proposta del Tesoriere, l’importo delle quote di
adesione (tesseramento) e ne stabilisce le modalità di versamento; • fissa la
quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali; •
nomina, su proposta del Coordinatore, il Portavoce; • nomina, su proposta del
Coordinatore , il Capo Ufficio Stampa/Responsabile della Comunicazione; • in
occasione delle elezioni nomina, su proposta del Coordinatore , il Mandatario
Committente Responsabile della Propaganda Elettorale per quanto espressamente
previsto dalla Legge 4 Aprile 1956 n° 212 e successive modificazioni;
La Segreteria, su richiesta del Coordinatore o del Coordinamento, pu
sciogliere l’organizzazione territoriale che, a giudizio dei Garanti, operi in
palese contrasto con la linea politica stabilita dall’Assemblea di Movimento
Italiani Indignati , sostituendolo con un Commissario che ne assume le funzioni
sino allo svolgimento di una nuova Assemblea dell’organizzazione territoriale
stessa. Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza
qualificata dei membri della Segreteria. L’Assemblea dell’organizzazione
territoriale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dalla Segreteria.
Art. 15 Il
Coordinamento
Il Coordinamento è composto dalla Segreteria e dai Coordinatori Locali,
eletti nelle rispettive Assemblee degli iscritti. Esso è l’organismo di
direzione politica del Movimento, secondo le linee definite dall’Assemblea.
Il Coordinamento dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono
rieleggibili una sola volta. Si riunisce almeno 4 (quattro) volte all’anno ed è
convocato e presieduto dal Coordinatore Nazionale.
Al Coordinamento è concessa facoltà di dotarsi di un proprio regolamento.
Individua, su proposta del Coordinatore, i rappresentanti di Movimento
Italiani Indignati da nominare in seno ad Enti od Organismi nazionali ed
internazionali.
La cessazione dell'appartenenza a Movimento Italiani Indignati comporterà
l'automatica decadenza dalla carica di membro del Coordinamento.
I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni
per 3 (tre) volte, possono essere dichiarati decaduti ed eventualmente
sostituiti. In questi casi, udite le proposte del Coordinamento delegante, il
nuovo componente pu essere cooptato a maggioranza semplice.
La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio dei
Garanti.
Il Coordinamento propone alla Segreteria le regole per il riconoscimento
delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i
livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano
gli altri organi periferici e delle realtà locali costituite in Coordinamenti
Regionali, Provinciali, Comunali o Locali.
Valuta e discute criteri delle candidature nelle liste o nelle coalizioni
di cui Movimento Italiani Indignati
Delibera su tutte le questioni che non siano demandate per legge o per
Statuto ad altri organi.
Le posizioni politiche qualificanti sono sottoposte al parere degli
iscritti via e-mail o sondaggio web, come strumento per temperare e verificare
continuamente la delega attribuita dall’Assemblea al Coordinamento .
Art. 16 Il Tesoriere
Il Coordinamento provvede alla nomina del , su proposta del Coordinatore.
Il Tesoriere dura in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto una sola
volta. Esso scade contemporaneamente al Coordinatore e alla Segreteria; in caso
di cessazione per motivo diverso dalla scadenza, il Tesoriere decade con la
nomina del successore.
La carica di Tesoriere Nazionale è incompatibile con quella di Coordinatore
Nazionale, di Presidente e di componente del Collegio dei Garanti.
Il Tesoriere svolge e coordina le attività necessarie per la corretta
gestione amministrativa e contabile di Movimento Italiani Indignati; è tenuto a
prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento; è responsabile del buon
andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e
amministrativa del Movimento; tiene i libri contabili; utilizza e gestisce le
entrate e, sentito il parere del Coordinamento Nazionale, predispone
annualmente, ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio 1997 e della Legge n° 460
del 4 dicembre 1997, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che sono
approvati dal Coordinamento Nazionale, e adempie a tutte le formalità
conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia e al presente Statuto.
Il Tesoriere gestisce i flussi finanziari di Movimento Italiani Indignati
nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle
indicazioni e deliberazioni del Coordinamento , nonché nei limiti delle
disponibilità di cassa; assicura la regolarità contabile e l’attinenza delle
decisioni di spesa degli organi di Movimento Italiani Indignati con le
effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il Tesoriere ove ritenga la
spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio pu
bloccare ogni decisione che non risponda a detti requisiti e chiedere il
riesame della spesa stessa. Il Tesoriere ha facoltà, in esecuzione delle
decisioni del Coordinamento , di sottoscrivere mandati di pagamento, di
incassare le quote sociali e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con
le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria
amministrazione occorrenti per il funzionamento di Movimento Italiani Indignati,
ed ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge. Il Tesoriere
presenta, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dell’esercizio
finanziario, una relazione sull’andamento economico-finanziario dell’esercizio
sociale che si chiude il 31 dicembre di ogni anno da sottoporre alla
Coordinamento per l’approvazione da parte dello stesso entro i 15 (quindici)
giorni successivi. Il Tesoriere redige, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di chiusura dell’esercizio finanziario, l’inventario dei beni mobili e immobili
di proprietà di Movimento Calabresi Indignati. Il Coordinamento , approvato il
bilancio consuntivo, delega il Tesoriere Nazionale alla sua pubblicazione
secondo la legge. Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20
dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive della Segreteria. Per gravi e
comprovati motivi, la Segreteria potrà consentire una proroga dei suddetti
termini. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 31 gennaio dell’anno di
competenza. Nel corso dell’anno, la Segreteria potrà effettuare delle
correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e
della chiusura del conto consuntivo. Il Tesoriere puo' , in ogni momento,
effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a
qualunque articolazione del Movimento Calabresi Indignati. Quando l’esito delle
ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Coordinamento può
deliberare la sospensione delle erogazioni, mentre il Collegio dei Garanti pu
attivare, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari. Il Coordinamento
emanerà, su proposta del Tesoriere, un regolamento interno di contabilità ai
fini della uniformazione della tenuta contabile a livello centrale e
periferico. Il Tesoriere puo' compiere tutte le operazioni bancarie, compresa l'accensione
di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti,
pu rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il Tesoriere pu affidare
procure e deleghe; è abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi
dello Stato o comunque dovuti per legge a Movimento Italiani Indignati . Il
Tesoriere pu chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare
contratti di natura economica, tra cui l’apertura e la gestione di conti
correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fideiussioni,
sul territorio dell’Unione Europea. Il Tesoriere rilascerà apposita delega ai
Tesorieri dei vari organi territoriali, per l’espletamento di tutte le funzioni
necessarie all’ordinaria amministrazione economica delle strutture locali, in
modo omogeneo rispetto a quella nazionale. Per motivi strettamente inerenti il
suo ufficio pu chiedere la convocazione dell’Assemblea, del Coordinamento e
della Segreteria, secondo le modalità previste dallo Statuto. L’eventuale cessazione
dell’appartenenza a Movimento Italiani Indignati, comporterà l’automatica
decadenza dalla carica di Tesoriere .
Art. 17 Il Collegio
dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è composto da 4 (quattro) membri, oltre il
Presidente, estratti a sorte dal Presidente stesso e dal componente più anziano
della Segreteria, da un elenco di persone resesi disponibili in occasione
dell’Assemblea congressuale. In caso di impedimento o di dimissioni di un
membro del Collegio il Coordinamento provvederà al reintegro. I 4 (quattro)
membri durano in carica 6 mesi.
Il Collegio è presieduto dal Presidente di Movimento Italiani Indignati .
Il Collegio dei Garanti, sentita la parte interessata e, quando opportuno,
l’organo territoriale competente, giudica in ultima istanza con deliberazioni
prese a maggioranza dei presenti.
In caso di ricorso, il Collegio dei Garanti, nuovamente composto in base
alle disposizioni del presente Statuto, ricostruisce i fatti, e valuta la
legittimità formale, procedurale o di merito della sanzione, la conferma o la
revoca.
La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione
all’interno dil Movimento Italiani Indignati qualunque livello, sia essa
direttiva, organizzativa o amministrativa, fatta eccezione per il Presidente.
Il Collegio dei Garanti pu dotarsi di un regolamento funzionale, approvato
dall’Assemblea .
Art. 18 Il Collegio
dei Revisori dei Conti
I 3 (tre) Revisori Contabili sono estratti a sorte dal Presidente e dal
componente più anziano della Segreteria, da un elenco di persone resesi
disponibili in occasione dell’Assemblea congressuale. Il loro mandato scade
ogni 6 (sei) mesi. Essi controllano l’amministrazione economica e garantiscono
la correttezza delle procedure di bilancio nazionale e territoriale. In caso di
impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio il si provvederà al
reintegro come previsto dal presente articolo.
Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia
di bilancio dei partiti.
Art. 19 Collegio Arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione
del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e gli iscritti ovvero tra
gli iscritti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un
collegio arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, i quali
giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo
contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra
le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai
primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’Appello di
Reggio Calabria, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi
avesse provveduto.
ELEZIONI
Art. 20 I Gruppi
Parlamentari
I parlamentari espressi da Movimento Italiani Indignati, si costituiscono
in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Coordinatore, e cura che
le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell’ambito
delle linee direttive tracciate dal Coordinamento e dalla Segreteria.
L’adesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti politici
dovrà essere preventivamente concordata con il Coordinamento, con il quale
andrà altresì concordata l’adesione ad altro gruppo, degli eletti nelle liste
di Movimento Italiani Indignati, qualora non vi sia la possibilità di
costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l’opportunità, politica od
organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.
Le spese per la campagna elettorale di Movimento Italiani Indignati sono
decise tenendo conto di un’equa utilizzazione all’interno della struttura.
Art. 21 Le Elezioni
Amministrative
Ciascun Coordinamento locale potrà nominare una Commissione elettorale per
la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative.
Le liste dei candidati alle elezioni amministrative devono essere
sottoposte all’approvazione a maggioranza semplice delle rispettive assemblee
territoriali.
La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle
elezioni cui fa riferimento.
Per le elezioni politiche, qualora il sistema di voto vigente al momento
della competizione elettorale non preveda voti di preferenza, la collocazione
in lista viene decisa attraverso il sistema delle elezioni primarie. Potranno
votare tutti i cittadini elettori non iscritti ad altri partiti e che
dichiarino di essere potenziali elettori di Movimento Italiani Indignati .
Per le elezioni europee, la lista dei candidati sarà decisa da apposite
assemblee degli iscritti ai Coordinamenti Provinciali delle rispettive
circoscrizioni.
Art. 22 I Gruppi
Consiliari
Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi
da Movimento Italiani Indignati si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo
riferisce direttamente al Coordinatore Regionale per quanto riguarda i
Consiglieri regionali, al Coordinatore Provinciale per quanto riguarda i
Consiglieri provinciali, al Coordinatore locale per i Consiglieri Comunali e
Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli
membri si sviluppino nell’ambito delle linee direttive tracciate dal
Coordinamento Nazionale e della Segreteria. L’adesione al gruppo da parte di
eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata il Coordinatore
al competente livello territoriale, secondo i criteri qui enunciati, con il
quale andrà altresì concordata l’adesione degli eletti nelle liste di Movimento
Italiani Indignati ad altro Gruppo qualora non vi sia la possibilità di
costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l’opportunità, politica od
organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.
Art. 23 Ulteriori
disposizioni
Gli eletti nelle istituzioni, se non già facenti parte degli organismi
direttivi, sono invitati senza diritto di voto alle riunioni dei rispettivi
Coordinamenti territoriali.
Ogni organo territoriale (Coordinamento e Assemblea Comunale, Locale,
Provinciale) deve essere convocato nel caso in cui almeno 1/5 (un quinto) dei
componenti con diritto di voto ne faccia richiesta, fatti salvi i casi
specificamente previsti dallo Statuto.
Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati
pu essere composta per più del 50% (cinquanta per cento) da persone dello
stesso genere.
Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze
plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. La Segreteria,
sentito il Coordinamento , decide le modalità di attuazione di questo
principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza,
il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.
Movimento Italiani Indignati riconosce a tutti i livelli l’attività e
l’espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte da parte di tutti i
Soci.
Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento
degli aderenti nell’autofinanziamento.
Art. 24 Esercizio
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Annualmente il Tesoriere presenta al Coordinamento una relazione
sull’andamento della gestione. Copia di tale relazione deve essere
pubblicamente accessibile, tramite pubblicazione sul sito di Movimento Italiani
Indignati , mentre copia del bilancio viene depositata in Tribunale, alla
stregua di quanto il Movimento propone che tutti i partiti debbano fare.
Art. 25 Disposizioni
generali e modifiche statutarie
Scritti e sottoscritti, Atto Costitutivo, Statuto, Elenco degli iscritti,
il Coordinatore od un altro iscritto si assume l’incarico di conservarli presso
la sede legale. L'esecuzione delle norme del presente Statuto sarà stabilita da
un regolamento da approvarsi dal Coordinamento ; le sue modifiche sono di
competenza dell’Assemblea . L’Assemblea deve approvare le modifiche statutarie
a maggioranza semplice dei votanti.
Art. 26 Norme di riferimento
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme
del Codice Civile, nonché altre disposizioni di legge. Il presente atto è
interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è
esclusivamente competente il Foro di Reggio Calabria.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Assemblea corregge eventuali errori materiali o difetti di coordinamento
tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto, e introduce disposizioni
d’ordine legislativo nazionale od europeo. Il Coordinamento è competente ad
emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.
NORME TRANSITORIE
1° Norma Transitoria
I Regimi d’Incompatibilità, l’Ineleggibilità così come le norme che definiscono
il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per
l’acquisizione della qualifica di Socio, saranno normate da apposito
regolamento.
Il Coordinamento approverà i regolamenti proposti nella prima seduta utile
e in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla predisposizione
degli stessi
2° Norma Transitoria
Fino alla prima Assemblea Nazionale Ordinaria, convocata per iscritti, a
seguito del primo tesseramento, la Segreteria avrà facoltà di nominare o di
integrare, in linea con quanto previsto dal vigente Statuto, tutti gli Organi
di Movimento Italiani Indignati , a qualsiasi livello.
3° Norma Transitoria
Si conviene che restano in vigore tutti gli attuali Organi di Movimento
Italiani Indignati , a qualsiasi livello, fino all’individuazione dei
nominativi da eleggere alle cariche secondo le modalità previste dal vigente
Statuto, e comunque non oltre la scadenza naturale del primo mandato triennale,
così come stabilito dall’Atto Costitutivo.
Il presente Statuto di Movimento Italiani Indignati i consta di 20 pagine,
e viene letto, approvato e sottoscritto dai Soci che ne hanno sottoscritto
l’Atto Costitutivo.
Il Coordinatore Per la
Segreteria e i Soci Fondatori

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